Rimborsi integrali a soggetti interessati dal sisma in Sicilia del 1990, ai sensi dell’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Esito della ricognizione
A seguito delle plurime interlocuzioni che ho avuto, assieme all’On. Scerra, dopo l’approvazione dell’emendamento a prima firma Nicita in Senato, l’Agenzia delle entrate nazionale, come abbiamo anticipato con l’On. Scerra due settimane fa, ha confermato il completamento dei rimborsi integrali, per un ammontare pari a circa ulteriori 100 milioni di euro, da erogare ai beneficiari per la rimanente quota del 50 per cento (o del 90% per le poche decine di aventi diritto che non sono stati soddisfatti) .
L’imputazione della spesa delle somme in questione avviene nell’ambito dei due pertinenti capitoli di spesa dedicati ai rimborsi delle correlate imposte ed interessi dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, che risultano presentare, a legislazione vigente, le necessarie disponibilità (in particolare i capitoli n. 3811 e n. 4015 di cui all’allegato tabella 2, Parte II, del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-26).
L’agenzia delle entrate territoriale procederà dunque, automaticamente, al rimborso massivo del rimborso integrale agli aventi diritto, da avviare entro la fine dell’anno 2024, salvo casi specifici (eredi) che possono richiedere approfondimenti. Vigileremo sul processo, con i parlamentari del PD, ma anche con il collega Scerra (M5S) con il quale abbiamo svolto in questi mesi le varie interlocuzioni istituzionali.
Esprimiamo grande soddisfazione per la conclusione del lungo processo, interessato da un corposo contenzioso, per il pagamento integrale dei rimborsi dovuti ai soggetti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, interessati dal sisma in Sicilia del 1990, ex art. 1, co. 665, legge 190/2014 e successive modificazioni. È inoltre nostra intenzione, conclusa questa vicenda, approfondire successivamente il tema di eventuali diritti avanzati da quanti non hanno mai richiesto il rimborso.
L’articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, aveva recepito l’emendamento 7.0.200 al DDL n. 1162 (a prima firma Nicita e approvato unanimemente dall’aula del Senato), prevedendo l’istituzione di un tavolo tecnico, presso il Ministero dell’economia e delle finanze con il seguente compito: verificare l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispongono il rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, “anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso”, in modo da arrivare all’accertamento degli importi, delle modalità e delle tempistiche previste per il pagamento integrale dei rimborsi dovuti ai soggetti interessati dal sisma in Sicilia del 1990, ex art. 1, co. 665, legge 190/2014 e successive modificazioni. Quell’azione ha permesso di ricostruire la vicenda, di verificare la capienza dei fondi presso Agenzia Entrate e di accelerare la soluzione.
L’art. 16 octies del D.L. n.91 del 2017 aveva modificato il suddetto art. 1, co. 665, legge 190/2014 disponendo che “(…) in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi”. Tale intervento ha implicato l’erogazione del rimborso nel limite del 50 per cento della somma versata dai contribuenti, nell’ambito di un ammontare di spesa indicato dalla norma in 160 milioni di euro.
In alcune pronunce, il Giudice di legittimità sul punto aveva affermato un principio di diritto, da considerarsi ormai consolidato, secondo cui i rimborsi in questione devono essere effettuati in misura integrale poiché l’incapienza dei fondi stanziati può incidere solo sulle modalità contabili con cui effettuare il pagamento, ma non sul diritto in sé considerato.
In particolare, al fine di procedere con il rimborso integrale, può farsi ricorso allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (ex plurimis Cass. n. 27711 del 22 settembre 2022-Sez. 5-).
Sen. Antonio Nicita
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